Onorevoli Deputati! - L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005, sostituisce, abrogandoli, i due Accordi in materia attualmente in vigore che - risalendo al 1975 - risultano ormai datati e privi della necessaria copertura finanziaria.
      Il nuovo Accordo destina alle relazioni culturali e scientifiche italo-pakistane fondi adeguati alle esigenze di due Paesi che, nell'attuale fase di rilancio delle relazioni bilaterali a tutto campo, sono desiderosi di instaurare anche nel settore culturale e scientifico un rapporto di collaborazione sempre più stretto e mutuamente proficuo.
      Inoltre, adeguando il contenuto delle precedenti intese a una realtà che è profondamente mutata negli ultimi trent'anni, l'Accordo apre nuovi orizzonti di cooperazione in settori che meritano oggi un'attenzione particolare, quali quelli dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie e del restauro.
      Il comune desiderio di sviluppare attività che favoriscano una migliore conoscenza reciproca attraverso il rafforzamento dei rapporti culturali e scientifici viene citato nell'articolo 1 dell'Accordo.
      L'articolo 2 impegna l'Italia e il Pakistan a promuovere progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono ai campi della cultura, della scienza e della tecnologia.
      Il nuovo Accordo dispone inoltre che ciascuna Parte contraente favorisca le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altro contraente, la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi e della loro evoluzione, le attività di istituzioni culturali e scientifiche, nonché i contatti e le collaborazioni tra università e istituti di formazione superiore, anche attraverso la mobilità di docenti, ricercatori e studenti (articoli 3, 4, 5 e 6).
      Con l'articolo 7, l'Italia e il Pakistan si impegnano a promuovere la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, spettacoli e mostre. Gli articoli 8 e 9 incoraggiano la reciproca traduzione e pubblicazione di saggi, testi letterari e scientifici, nonché le attività volte alla conservazione, valorizzazione e promozione dei rispettivi patrimoni culturali, artistici e scientifici.
      L'impegno assunto dalle Parti ad assicurare l'importazione di pubblicazioni, materiali e attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività culturali e scientifiche e indispensabili allo svolgimento dei compiti assegnati alle istituzioni ad esse preposte è sancito dall'articolo 10, mentre l'articolo 11 stabilisce che tanto l'Italia quanto il Pakistan facilitino, in regime di reciprocità e allo scopo di perseguire obiettivi di mutuo vantaggio, lo studio e la ricerca culturale e scientifica nelle proprie università e istituti di istruzione.
      L'articolo 12 pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione, sia nelle scienze di base sia in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, della salute, delle biotecnologie, dell'agricoltura e industrie alimentari, dei trasporti, dell'ambiente, dell'energia e della conservazione dei beni culturali. Al riguardo, l'Italia e il Pakistan effettueranno scambi di documentazione e di esperti, nonché ricerche congiunte in settori di comune interesse.

 

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      L'Accordo non manca di promuovere la collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi e di incoraggiare la collaborazione in campo archeologico (articolo 13). L'articolo 15 sostiene altresì la collaborazione tra le rispettive emittenti radio-televisive, mentre l'articolo 17 invita le Parti a promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa.
      L'articolo 14 sancisce che ciascuna Parte, compatibilmente con le proprie possibilità, in regime di reciprocità, assegni ai cittadini dell'altra Parte borse di studio a studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca presso università o istituzioni di istruzione superiore che trattino materie di specifico interesse per entrambi i Paesi.
      Con l'articolo 16 l'Italia e il Pakistan si impegnano a favorire lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché in quello delle pari opportunità tra i sessi. I due Paesi favoriranno anche ogni iniziativa volta a sostenere programmi di sviluppo sociale.
      La collaborazione italo-pakistana viene estesa nell'articolo 18 anche alle azioni volte a contrastare il traffico illecito di opere d'arte, nonché allo scambio di informazioni tecnologiche e scientifiche, nel rispetto dei princìpi enunciati nell'Annesso relativo alla tutela della proprietà intellettuale, che costituisce parte integrante dell'Accordo.
      Con l'articolo 19 le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione. La Commissione mista approverà programmi esecutivi pluriennali e si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici. Mediante le vie diplomatiche verranno risolte anche le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione o relative all'interpretazione dell'Accordo (articolo 20).
      L'articolo 21 disciplina le modalità per eventuali modifiche dell'Accordo.
      L'articolo 22 detta le norme rituali in materia di ratifica, entrata in vigore, durata (illimitata), denuncia, lingue facenti fede (italiana e inglese) dell'Accordo. In particolare viene indicato che, al momento dell'entrata in vigore del nuovo Accordo, vengono abrogate le due precedenti intese in materia, firmate nel 1975.
      Il presente disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli:

          l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo da parte del Presidente della Repubblica;

          l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione;

          l'articolo 3 riguarda la necessaria copertura finanziaria del provvedimento;

          l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore dello stesso.