Onorevoli Deputati! - L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005, sostituisce, abrogandoli, i due Accordi in materia attualmente in vigore che - risalendo al 1975 - risultano ormai datati e privi della necessaria copertura finanziaria.
Il nuovo Accordo destina alle relazioni culturali e scientifiche italo-pakistane fondi adeguati alle esigenze di due Paesi che, nell'attuale fase di rilancio delle relazioni bilaterali a tutto campo, sono desiderosi di instaurare anche nel settore culturale e scientifico un rapporto di collaborazione sempre più stretto e mutuamente proficuo.
Inoltre, adeguando il contenuto delle precedenti intese a una realtà che è profondamente mutata negli ultimi trent'anni, l'Accordo apre nuovi orizzonti di cooperazione in settori che meritano oggi un'attenzione particolare, quali quelli dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie e del restauro.
Il comune desiderio di sviluppare attività che favoriscano una migliore conoscenza reciproca attraverso il rafforzamento dei rapporti culturali e scientifici viene citato nell'articolo 1 dell'Accordo.
L'articolo 2 impegna l'Italia e il Pakistan a promuovere progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono ai campi della cultura, della scienza e della tecnologia.
Il nuovo Accordo dispone inoltre che ciascuna Parte contraente favorisca le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altro contraente, la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi e della loro evoluzione, le attività di istituzioni culturali e scientifiche, nonché i contatti e le collaborazioni tra università e istituti di formazione superiore, anche attraverso la mobilità di docenti, ricercatori e studenti (articoli 3, 4, 5 e 6).
Con l'articolo 7, l'Italia e il Pakistan si impegnano a promuovere la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, spettacoli e mostre. Gli articoli 8 e 9 incoraggiano la reciproca traduzione e pubblicazione di saggi, testi letterari e scientifici, nonché le attività volte alla conservazione, valorizzazione e promozione dei rispettivi patrimoni culturali, artistici e scientifici.
L'impegno assunto dalle Parti ad assicurare l'importazione di pubblicazioni, materiali e attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività culturali e scientifiche e indispensabili allo svolgimento dei compiti assegnati alle istituzioni ad esse preposte è sancito dall'articolo 10, mentre l'articolo 11 stabilisce che tanto l'Italia quanto il Pakistan facilitino, in regime di reciprocità e allo scopo di perseguire obiettivi di mutuo vantaggio, lo studio e la ricerca culturale e scientifica nelle proprie università e istituti di istruzione.
L'articolo 12 pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione, sia nelle scienze di base sia in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, della salute, delle biotecnologie, dell'agricoltura e industrie alimentari, dei trasporti, dell'ambiente, dell'energia e della conservazione dei beni culturali. Al riguardo, l'Italia e il Pakistan effettueranno scambi di documentazione e di esperti, nonché ricerche congiunte in settori di comune interesse.
l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo da parte del Presidente della Repubblica;
l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione;
l'articolo 3 riguarda la necessaria copertura finanziaria del provvedimento;
l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore dello stesso.